Orari degli esercizi commerciali
Per disposizione regionale, per tutte le attività commerciali, è obbligatoria la chiusura nelle sottoriportate giornate festive:
- 1° gennaio;
- Pasqua;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 15 agosto;
- 25 dicembre pomeriggio;
- 26 dicembre
Esercizi di vicinato
Gli esercizi commerciali di vicinato della città di Bergamo possono restare aperti per 13 ore al giorno massime, in fascia oraria dalle 5 alle 24, con il solo obbligo di esporre un cartello per il pubblico, tutti i giorni, festivi compresi, ad eccezione delle chiusure obbligatorie stabilite dalla Regione e sopra riportate.
Medie e grandi strutture (oltre i 250 mq.)
Nel centro storico
Possono aprire tutti i giorni, festivi compresi, ad eccezione delle chiusure obbligatorie stabilite dalla Regione e sopra riportate.
E' possibile verificare l'appartenenza dell'esercizio commerciale alle zone di centro storico, identificate convenzionalmente con le zone territoriali urbanistiche di tipo A (Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444)
Fuori del centro storico
Le medie e grandi strutture (oltre i 250 mq) fuori dal centro storico, per l'anno 2011, con decreto del sindaco, possono aprire, in aggiunta alle prime domeniche di ogni mese da gennaio a novembre e alle giornate domenicali e festive del mese di dicembre, nei giorni:
- 6 gennaio
- 20 febbraio
- 27 marzo
- 17 aprile
- 8 maggio
- 29 maggio
- 26 giugno
- 28 agosto
- 18 settembre
- 23 ottobre
- 13 novembre (aggiunta con provvedimento sindacale n.94 del 2.11.2011)
- 20 novembre
- 27 novembre
Eccezioni
Costituiscono eccezioni alla normativa generale sugli orari:
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rivendite di generi di monopolio;
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rivendite di giornali, riviste e periodici;
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gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
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esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo,oggetti religiosi e artigianato locale;
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esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.
Vendita di pane
La normativa regionale prevede un generale divieto di vendere pane la cui panificazione sia stata effettuata in giornate domenicali o festive, salvo deroghe motivate da parte dei comuni interessati. A Bergamo la vendita di pane panificato in giorno festivo è consentita solo in città alta.
Riferimenti normativi:
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| elenco civici e vie Centro storico.xls | 212 KB |

