Il contributo di concessione

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Origini e legittimità

Il versamento di una somma finalizzata all'ottenimento del titolo per costruire trova le sue origini nell'evoluzione del concetto di "licenza edilizia", così come definita inizialmente dalla normativa in campo urbanistico, poi divenuta "concessione edilizia" ed infine "permesso di costruire".

La legge urbanistica del 1942, tuttora legge nazionale di riferimento, aggiornata dalla L.765/67 (1° settembre 1967) prevede all'art.31 che il rilascio della "licenza edilizia" sia subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, fognature, pubblica illuminazione, ecc.) o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno da parte del medesimo operatore di realizzarle contestualmente alle costruzioni oggetto di licenza. Si tratta di collaborare economicamente con la Pubblica Amministrazione nell'attività di urbanizzazione della città sino a quel momento a totale carico dell'Ente pubblico. Nel 1977, con l'emanazione della legge 28/01/1977 n. 10 (Bucalossi), la licenza edilizia diventa concessione edilizia e viene previsto, all'atto di rilascio della concessione, il versamento di un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione necessarie per garantire l'edificabilità delle aree.

E' stato questa una innovazione sostanziale non solo formale, in quanto la legge si poneva l'obiettivo di trasferire lo "Jus aedificandi" (diritto ad edificare) dal soggetto privato proprietario all'autorità pubblica (Sindaco), la quale poteva concedere tale diritto, sulla base di quanto previsto dal Piano regolatore generale e su specifica richiesta, dietro pagamento di un contributo costituito da una quota commisurata all'incidenza delle opere di urbanizzazione e da una quota commisurata al costo di costruzione dell'opera.

Ben presto la giurisprudenza ha restituito di fatto lo "Jus aedificandi" al diritto di proprietà sostenendo che quest'ultimo non poteva essere scisso dallo stesso e gestito dall'autorità amministrativa a discrezione, poiché la discrezionalità, componente tipica dei provvedimenti dell'Amministrazione pubblica, già veniva esercitata nella sua pienezza in sede di approvazione defli strumenti di pianificazione, mediante la scelta delle aree sulle quali collocare diritti edificatori. E' rimasto invece inalterato l'obbligo del cittadino di versare il contributo per il rilascio della concessione edilizia.

A livello nazionale, oggi, l'esercizio dei diritti edificatori è regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n° 380 del 6 giugno 2001 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il quale ha sostituito la "concessione edilizia" con il "permesso di costruire".

In Lombardia la legge regionale di riferimento, integrativa del D.P.R. 380/01, è la L.R. 12 del 16 marzo 2005 (Legge per il Governo del Territorio), nella quale, in tema di contributo di costruzione, sono sostanzialmente confluiti i principi delle precedenti leggi regionali n. 60/1977 integrata dalla 61/1977 (nota come L.R. 60-61/77). 

Interventi soggetti (e non) a contributo

Il D.P.R 380/2001, come la precedente Legge 28/01/1977 n. 10, assoggetta a permesso di costruire ogni trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e, di conseguenza, subordina il rilascio del provvedimento alla corresponsione del contributo.

Per trasformazione edilizia ed urbanistica deve intendersi ogni attività finalizzata a concretizzare:

  • una nuova edificazione o una ricostruzione; 
  • un sopralzo e/o un ampliamento;
  • la ristrutturazione edilizia ed urbanistica di edifici esistenti;
  • certi cambi di destinazione d'uso accompagnati o meno da opere edili.

in altre parole ogni attività comportante modifica del territorio con effetti duraturi nel tempo, in particolare sotto l'aspetto dell'aumento del carico urbanistico.

Ciò che non rientra in questo principio sfugge all'obbligo del versamento ed il titolo abilitativo (che sia un permesso a titolo gratuito o che sia una d.i.a.) non prevede corresponsione di oneri : questo vale ad esempio per gli interventi edlizi minori, quali la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo.

Oltre ai casi sopra indicati, cioè quegli interventi che per loro natura non incidono sul carico urbanistico, la legge ha elencato alcuni interventi che non necessitano di versamento del contributo di concessione: la ristrutturazione e l'ampliamento di edifici unifamiliari in misura non superiore al 20%, le opere da realizzare in zone agricole per la conduzione del fondo, comprese le residenze dell'imprenditore agricolo, la realizzazione di impianti ed attrezzature pubbliche o d'interesse generale a cura degli enti competenti (ad es. strutture di carattere religioso) nonché le opere di urbanizzazione.

Vi sono infine interventi per i quali è previsto il versamento di un contributo ridotto: ad esempio gli interventi di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, gli interventi compresi nei Piani per insediamenti produttivi (cosìdetti P.I.P.).

A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati, nel rispetto delle norme di evidenza pubblica, a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria fino all'assolvimento del contributo stesso.