Rateizzazione del contributo di costruzione
Qualora il richiedente voglia usufruire della possibilità di rateizzare il pagamento del contributo di costruzione, come previsto dall'art. 16 del Decreto del Presidente della repubblica 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni e l'art. 43 e seguenti della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12, dovrà presentare presso lo Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive regolare istanza di pagamento in forma rateizzata della somma dovuta.
Il pagamento dovrà intervenire con le seguenti modalità:
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il 50% del contributo di costruzione dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale prima del rilascio del Permesso di Costruire e comunque non oltre 30 giorni dalla data di notifica della avvenuta rateizzazione oppure, in caso di Denuncia di Inizio Attività, nel periodo intercorrente tra la presentazione della stessa ed il momento in cui diviene possibile iniziare i lavori;
- il restante 50% del contributo di costruzione dovrà essere versato in quattro rate semestrali di pari importo con scadenze che saranno comunicate ad avvenuto accoglimento dell'istanza di rateizzazione.
La Divisione Gestione del Territorio provvederà a svincolare le fideiussioni prodotte all'avvenuto pagamento dell'ultima rata con conseguente deposito della relativa quietanza.
Nell'eventualità in cui il committente sia moroso per un periodo superiore a 30 giorni nel pagamento anche solo di una delle rate, decadrà dal beneficio della rateizzazione e dovrà provvedere al pagamento dell'intero contributo ancora da versare, maggiorato delle sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 e precisamente:
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l’aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
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l’aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lett. a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
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l’aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla lett. b). il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
Decorso inutilmente il termine di cui al punto 3), lett. C) il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito mediante iscrizione a ruolo, in unica soluzione.

