Acconciatori

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Descrizione dell'attività
Cos'è: 

acconciatori

L'attività di acconciatore e barbiere  comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implichino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Nell'attività sono, inoltre, comprese le prestazioni semplici di manicure estetica, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista ed esercitata nella medesima sede purché esista netta e visibile separazione delle aree di esercizio delle varie attività ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. 

Non è prevista alcuna distinzione fra le attività di barbiere o parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna.

Requisiti per l'esercizio dell'attività: 

Lo svolgimento delle attività di acconciatore o barbiere, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale conseguita ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 delle legge 17/08/2005 n.174.

Tipo deve possedere i requisiti
Ditta individuale titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal titolare o dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
Società artigiana da almeno un socio partecipante all’attività se la società è composta da due soci; dalla maggioranza dei soci negli altri casi.
Società non artigiana dal Direttore tecnico.

Deve sempre essere garantita la presenza nell’esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un’altra persona in possesso di tali requisiti. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale. Nelle imprese non artigiane i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Per informazioni sulla certificazione della qualificazione professionale consultare l'apposita sezione del sito della Camera di Commercio di Bergamo.

Modalita di esercizio: 

Non sono previsti contingenti numerici e distanze minime fra esercizi.
È vietato lo svolgimento dell'attività in forma ambulante, ivi compreso l'esercizio al domicilio del cliente.
L'orario di lavoro è fissato in una fascia compresa fra le ore 08.00 alle 22.00.
Non è obbligatorio il turno di chiusura.
L'attività può essere svolta immediatamente dopo l'avvenuta presentazione della documentazione necessaria.

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Note: 

In caso di società artigiana saranno presentate tante schede 3 quanti sono i soci lavoratori e sempre almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci.

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Informazioni sull'istanza
Dove si presenta: 
Iter del procedimento: 

L'attività può inziare dalla data di presentazione della SCIA