La L.R. n. 8/09 stabilisce obblighi per le attività artigianali (iscritte all’Albo Artigiani) che effettuino la “vendita per il consumo immediato”:
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l'attività può essere svolta solo dopo aver presentato specifica comunicazione al Comune.
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gli orari di apertura al pubblico hanno una fascia massima, dalle ore 06,00 del mattino alle 01,00 della notte.
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l'attività deve sempre essere esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e della disciplina sull’inquinamento acustico: il cliente può consumare solo i prodotti artigianali (autoprodotti) in locali adiacenti a quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale, tramite l’utilizzo degli arredi e di stoviglie a perdere e senza servizio ai tavoli.
L'artigiano che produce e vende i propri prodotti nel luogo di produzione o in spazio adiacente solo per asporto non è interessato dalla L.R. n. 8/09 e non è tenuto a fare ulteriori comunicazioni al Comune.
I Comuni possono, per particolari esigenze di servizio ai cittadini, autorizzare, per la sola vendita, deroghe all'orario di apertura e chiusura. È obbligatorio pubblicizzare gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli.