Attività ricettive extralberghiere (bed & breakfast, affittacamere, case per ferie, case e appartamenti per vacanze, ostelli)

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Descrizione dell'attività
Cos'è: 

Bed & breakfast

I bed and breakfast in forma non imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione familiare e a carattere saltuario che forniscono alloggio e prima colazione, gestite da privati, i quali utilizzano parti della loro abitazione di residenza, purchè funzionalmente collegate, e con spazi familiari condivisi. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. L’attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d’igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente. Il responsabile dell’attività è tenuto a sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

 Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti. Per l’esercizio dell’attività è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese. I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione e devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d’acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell’alloggio: pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana; fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; telefono ad uso comune. Per le camere da letto, l’arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona, oltre che da un armadio, da un tavolo-scrittoio e da un cestino porta rifiuti. L’attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso, il Comune annota in calce all’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l’attività complementare di affittacamere svolta dal titolare.

 Le case e appartamenti per vacanze sono case o appartamenti collocate in un unico complesso o in più complessi, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio alberghiero. La dotazione minima obbligatoria per le case ed appartamenti per vacanze sono definite nell’allegato C) di cui alla legge regionale n. 15/2007. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

  1. in forma imprenditoriale;
  2. in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di 4 unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. In tale caso la gestione non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  3. con gestione non diretta da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sublocatrici, alle quali si rivolgono i titolari delle delle unità abitative che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.

Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o  gruppi di persone e gestite da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. La dotazione minima obbligatoria di tali strutture ricettive è stabilita nel regolamento regionale n. 2 del 14/02/2011.
 
Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni. La dotazione minima obbligatoria di tali strutture ricettive è stabilita nel regolamento regionale n. 2 del 14/02/2011.
 
Per le altre tipologie di strutture ricettive extra alberghiere (residence, foresterie per turisti, centri soggiorno studi, residenze d’epoca extra alberghiere, ecc.) si rimanda al testo del D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011.

Note

Dopo la presentazione della SCIA al Comune dovranno essere attivate:

  • presso la Provincia di Bergamo le procedure relative alla pubblicità dei prezzi, alla comunicazione delle presenze e alla visibilità sul sito dell’ente. Per fare ciò è opportuno consultare il sito www.provincia.bergamo.it (sotto la voce: servizi attività produttive e turismo/strutture ricettive/strutture ricettive non alberghiere).  
  • presso la Questura di Bergamo le procedure relative alla registrazione, al controllo dati e alla  comunicazione delle presenze. Per fare ciò è opportuno consultare il sito www.questure.poliziadistato.it (sotto la voce servizi/sportello virtuale).
Modalita di esercizio: 
Domande e comunicazioni
Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.
Note: 

Copia della SCIA presentata al Comune deve essere inviata alla Provincia di Bergamo, Via Borgo S. Caterina 19, 24124 Bergamo, per le successive procedure relative alla pubblicità dei prezzi, alla comunicazione delle presenze e alla visibilità sul sito della Provincia di Bergamo.

Presso la Questura di Bergamo è stata avviata la nuova procedura informatizzata per la gestione dei dati delle persone alloggiate presso le strutture ricettivo - alberghiere. Il servizio è gratuito e i soggetti interessati devono inviare il modulo di adesione scaricabile dal sito: http://questure.poliziadistato.it/bergamo alla mail gab.quest.bg@pecps.poliziadistato.it o al numero di fax: 035276787 allegando il modello presentato al comune e fotocopia della carta d' identità. La Questura provvederà a generare una password da ritirare direttamente dagli esercenti; pertanto sarà possibile operare la trasmissione dati direttamente dalla propria struttura ricettiva, attraverso il sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici della Questura: 035.276581 - 035.276558 - 035.276527 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

Sul sito della Questura è disponibile in versione scaribile il "Manuale per gli Albergatori" e il file per "importazione della certificazione".

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Note: 

Cessazione temporanea dell'attività ricettiva

Il titolare delle strutture ricettive non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al comune. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi.
Decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.

Informazioni sull'istanza
Dove si presenta: 
Iter del procedimento: 

L’attività ricettiva extralberghiera può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività.