Distributori di carburanti

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Descrizione dell'attività
Cos'è: 

L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti per uso pubblico sono soggetti ad un'autorizzazione rilasciata dal Comune.

La stessa è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici.

Le norme di riferimento sono quelle stabilite nella Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune che indice a tal fine una conferenza dei servizi.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24/04/2006 n. 7 e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi.

Requisiti per l'esercizio dell'attività: 

Requisiti soggettivi 

Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto deve avere i requisiti soggettivi indicati nella Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

Collaudo

Prima di mettere in funzione il nuovo impianto, l'interessato deve richiedere al Comune il collaudo degli impianti.
In attesa del collaudo e su richiesta della società può essere concesso l'esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 60 giorni. Alla richiesta di esercizio provvisorio va allegata la dichiarazione di inizio attività convalidata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 3 del DPR 37 del 12.01.1998.

Modalita di esercizio: 

Il calendario di apertura per le domeniche e i giorni festivi e ferie anno 2010, gli orari, le attività economiche accessorie sono regolamentate dal D.d.s. 24 maggio 2010 - n. 5368 - Indicazioni generali per i Comuni sui turni di servizio dei giorni festivi e domenicali nonché delle ferie annuali degli impianti di distribuzione dei carburanti in attuazione dell'art. 3 della d.g.r. 21 ottobre 2009, n. 8/10359 - 461 Commercio .

Calendario  turni festività e ferie per i distributori di carburanti

Orari, ferie, attività economiche accessorie 

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Note: 

Il trasferimento della titolarità di un impianto, sospensione dell'esercizio, rimozione e modifiche agli impianti di distribuzione carburanti, sono soggetti alle procedure di cui alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

Informazioni sull'istanza
Dove si presenta: