Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
Le aziende alberghiere si distinguono in:
- alberghi o hotel quando offrono alloggio prevalentemente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative
- residenze turistico-alberghiere quando offrono alloggio prevalentemente in unità abitative, con eventuale capacità ricettiva residuale in camere
- alberghi diffusi quando offrono servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati mentre le camere o gli alloggi e gli altri servizi sono dislocati in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale
- condhotel quando sono composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune e offrono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere e, in forma integrata e complementare, in locali a destinazione residenziale, dotati di servizio autonomo di cucina
Procedura per l'attribuzione della classificazione:
Il titolare della struttura ricettiva presenta al SUAP, contestualmente alla SCIA, la dichiarazione relativa alla classificazione. La Provincia verifica le dichiarazioni e, nel caso in cui la struttura presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, assegna un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione d’ufficio della classificazione effettivamente posseduta.
Nel caso in cui, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.